Home PRIMO PIANO PALAZZO CHIGI: DISPOSIZIONI SU SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO

PALAZZO CHIGI: DISPOSIZIONI SU SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO

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Il Consiglio dei ministri ha approvato tre disegni di legge che introducono nuove norme in materia di sicurezza pubblica, tutela delle forze di polizia e delle vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso, valorizzazione della specificità del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di funzionalità dell’amministrazione civile dell’interno, riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale.

Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti, con l’indicazione dei proponenti.

  1. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela delle Forze di Polizia nonché di vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso (disegno di legge – Ministro dell’interno, Ministro della giustizia, Ministro della difesa)

Il disegno di legge interviene in materia di:

  • prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia;
  • sicurezza urbana;
  • tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • tutela delle vittime di usura;
  • ordinamento penitenziario.
  • Prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia

Si introduce il reato di “detenzione di materiale con finalità di terrorismo” che punisce, con la reclusione da due a sei anni, chiunque si procura o detiene materiale finalizzato a preparare atti di terrorismo e si prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale contente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di materie esplodenti, al fine di attentare all’incolumità pubblica.

Si prevede un ampliamento dei casi in cui gli esercenti il servizio di autonoleggio devono comunicare alla Questura i dati identificativi del cliente e si introduce la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a 206 euro per chi omette tale comunicazione.

In considerazione della progressiva diffusione del cosiddetto “contratto di rete”, si inseriscono tra i soggetti sottoposti a verifica del possesso della documentazione antimafia le imprese aderenti al contratto stesso. Inoltre, nell’ambito del procedimento di rilascio dell’informazione antimafia, si prevede che il Prefetto possa escludere, d’ufficio o su istanza di parte, l’operatività dei divieti conseguenti all’applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale, ove accerti che verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia.

In materia misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, si chiarisce che l’utilizzazione dei documenti di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscano della detenzione domiciliare. Inoltre, si consente che il Servizio centrale di protezione utilizzi i documenti di copertura per funzionari e addetti e crei identità fiscali “di copertura”, anche di tipo societario.

Si modificano alcune norme relative alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, semplificando la gestione delle aziende e stabilendo che l’amministratore giudiziario illustri al giudice le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili sequestrati, evidenziando gli eventuali abusi e i possibili impieghi urbanistici. In caso di accertamento di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca viene ordinata la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento. In tal caso, il bene non viene acquisito al patrimonio dell’Erario e l’area di sedime viene acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente.

Infine, si estende da 3 a 10 anni il termine entro il quale poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne definitive per specifici reati.

  • Sicurezza urbana

Si introduce il reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce, con la reclusione da due a sette anni, chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o impedisce il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. La stessa pena viene applicata anche a chi si appropria dell’immobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri l’immobile occupato. Si prevede, inoltre, una procedura volta a consentire a chi ne ha titolo il rapido rientro in possesso dell’immobile occupato, con provvedimento del giudice nei casi ordinari e, quando l’immobile sia l’unica abitazione del denunciante, con intervento immediato della polizia giudiziaria, successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria.

Si sanzionano più gravemente i reati che riguardano la “truffa aggravata”, per colui che ha profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. In tali circostanze si prevede anche l’arresto obbligatorio in flagranza.

Si estende la possibilità di disporre il cosiddetto “DASPO urbano”, previsto per le manifestazioni sportive, anche per vietare l’accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico ai soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio. Inoltre, si estende alle ferrovie la fattispecie di illecito amministrativo che punisce chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria e si prevede la trasformazione dell’illecito amministrativo in reato quando il fatto è commesso da più persone riunite.

Al fine di assicurare la certezza dell’esecuzione della pena nei casi di grave pericolo, si modificano le norme relative al rinvio della pena per donne incinte e madri di bambini fino a un anno di età, in modo da rendere tale rinvio facoltativo anziché obbligatorio. In tal modo, si allinea la norma a quella che già prevedeva il rinvio facoltativo per le madri di bambini tra uno e tre anni di età. Si prevede, comunque, che la madre con figlio tra uno e tre anni possa scontare la pena, in alternativa rispetto all’istituto penitenziario “ordinario” (come è attualmente previsto), anche presso l’istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Nell’ipotesi di donne incinte e madri di prole fino a un anno, ove si escluda il differimento della pena per grave pericolo, si prevede sempre e comunque l’esecuzione della pena presso gli istituti a custodia attenuata.

Inoltre, si innalza da 14 a 16 anni l’età dei minori coinvolti per stabilire la punibilità delle condotte relative all’avvalersi, permettere, organizzare o favorire l’accattonaggio, si inasprisce la pena prevista per tali condotte e si introduce la condotta di induzione.

  • Tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

Si aggrava la pena per le ipotesi in cui la violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano poste in essere nei confronti di un ufficiale o di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Inoltre, si estende il reato previsto per chi cagiona lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria in occasione di manifestazioni sportive, ricomprendendovi tutte le condotte di lesioni cagionate a tali soggetti nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o dell’esercizio del servizio.

Al fine di potenziare la salvaguardia dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, si introduce una fattispecie aggravata per colui che imbratta o deturpa tali beni qualora il fatto sia commesso con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, con inasprimento della reclusione in caso di recidiva.

Si inaspriscono le sanzioni nei casi d’inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale (es. inosservanza dell’obbligo di fermarsi intimato, rifiuto di esibire documenti di guida o di far ispezionare il veicolo).

Si aggrava la pena prevista per il delitto d’istigazione a disobbedire alle leggi, se è commesso al fine di far realizzare una rivolta all’interno di un istituto penitenziario, a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute. Inoltre, si introduce il delitto di rivolta in istituto penitenziario, che punisce chiunque promuove, organizza e dirige una rivolta all’interno di un istituto penitenziario e chi vi partecipa, prevendo specifiche aggravanti.

Si prevede anche un reato che punisce, con la pena della reclusione da uno a sei anni, lo straniero che, durante il trattenimento presso i centri per i rimpatri o la permanenza nelle strutture per richiedenti asilo o altre strutture di accoglienza o di contrasto all’immigrazione illegale, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti dalle autorità, posti in essere da tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Si prevede, inoltre, un aggravamento della pena se il fatto è commesso con l’uso di armi o se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime. In quest’ultimo caso, l’aggravante sussiste anche nell’ipotesi in cui l’uccisione o la lesione personale avvengano immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.

Si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un’arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio.

Si estende l’esimente penale prevista dalle norme vigenti per il personale che, per le necessità delle operazioni militari, faccia uso o ordini di fare uso di armi, forza o altro mezzo di coazione fisica anche all’uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati o strumenti informatici. Si estendono le condotte scriminabili per il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili agli attuali contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica e si attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, anche al personale delle Forze armate che concorra alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si interviene con ulteriori norme per il rafforzamento delle attività di contrasto al terrorismo internazionale.

  • Tutela delle vittime di usura

Si prevede la possibilità, per gli operatori economici vittime di usura ai quali venga erogato il mutuo nell’ambito del cosiddetto “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”, di servirsi di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, in un Albo istituito presso il Ministero dell’interno-Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, al fine di assicurare un efficace sostegno all’impresa beneficiaria, garantirne il rilancio e il reinserimento nel circuito economico legale.

  • Ordinamento penitenziario

Si inseriscono, tra i reati “ostativi”, le fattispecie già esistenti di “istigazione a disobbedire alle leggi” e di “rivolta in istituto penitenziario”. In questi casi, per concedere benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica previsto per il detenuto.

Per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, si includono, tra le aziende che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge, anche quelle che organizzano attività produttive o di servizi all’esterno degli istituti penitenziari o che impiegano persone ammesse al lavoro esterno. Inoltre, si aggiungono i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno nell’elenco dei soggetti che possono fruire dell’apprendistato. Infine, il disegno di legge prevede una delega al Governo per apportare modifiche alle norme che disciplinano l’organizzazione del lavoro dei detenuti.

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  • Misure in materia di valorizzazione della specificità del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno (disegno di legge – Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell’interno, Ministro della difesa, Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro della giustizia)

Si innalza il tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione degli Agenti in prova, dei Vice Ispettori in prova e dei Commissari capo, che passa da due a quattro anni in caso di sede ordinaria e da uno a due anni nel caso di sede disagiata.

Si accorpano le posizioni di vertice del Comando unità mobili e del Comando unità specializzate dell’Arma dei Carabinieri, in modo da riunirne le funzioni e recuperare una posizione relativa all’incarico di “Manager Privacy”.

In merito al Corpo della Guardia di finanza, si stabiliscono nuovi meccanismi in relazione alle promozioni conferite in caso di vacanze nei gradi superiori.

In materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, si estende per un ulteriore triennio (2024-2026) la previsione in base alla quale i periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, validi ai fini dell’avanzamento, sono da intendersi ridotti di 30 giorni. Inoltre si modificano le norme relative alla ferma degli ufficiali in servizio permanente destinati a incarichi particolarmente qualificati.

Attraverso apposito concorso per titoli da indire nell’anno 2024, si consentirà di completare il processo di transito nel ruolo marescialli, già avviato con analoghi concorsi, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e particolari abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie.

In materia di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di livello non generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall’amministrazione o su designazione della stessa, in parziale deroga al principio della onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, viene riconosciuta agli stessi una quota dei compensi spettanti che quindi non affluisce al “fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Inoltre, si prevede una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tra gli obiettivi della delega vi sono l’ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo, anche con soppressione, ridefinizione ed istituzioni dei ruoli e delle qualifiche esistenti e conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.

Per far fronte alle attività connesse al contrasto all’immigrazione illegale, si prevede che la procedura flessibile di definizione delle dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e di personale del Corpo delle capitanerie diporto – Guardia costiera si applichi anche a decorrere dal gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2028. La norma indica, per ciascun anno, i numeri massimi che potranno essere oggetto del decreto interministeriale attuativo.

Si interviene poi in merito al trattamento economico e previdenziale e ai benefici a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

In particolare, in materia di area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di dare piena attuazione alle norme di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e per l’istituzione delle aree negoziali per i dirigenti (decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206), si modifica il meccanismo di finanziamento delle aree negoziali stesse.

Inoltre, si trasforma il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in Fondazione, della quale si elencano le finalità istituzionali, tra le quali l’assistenza agli orfani del personale; l’assistenza scolastica a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato; la stipula di determinati contratti di assicurazione; la concessione di sovvenzioni al personale per grave malattia, per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità e l’assistenza sociale e sanitaria.

Il Consiglio dei ministri ha poi convenuto sull’istituzione di un fondo di circa 100 milioni di euro, destinato all’avvio della previdenza complementare dedicata, alla tutela legale e assicurativa e agli emolumenti accessori per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; tale fondo sarà disciplinato da disposizioni che verranno inserite, attraverso appositi emendamenti, in un veicolo legislativo che ne consenta l’operatività a decorrere dal 1° gennaio 2024.

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  • Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia locale (disegno di legge – Ministro dell’interno)

Il testo delega il Governo alla riforma delle funzioni fondamentali della polizia locale e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le nuove norme dovranno tenere ferma la distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle esercitate dalle Forze della polizia dello Stato, in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Si chiarisce, inoltre, che le Regioni esercitano la potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale.

I decreti attuativi dovranno individuare e disciplinare le funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, di agente di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza, definendo l’ambito per l’esercizio delle funzioni connesse. Inoltre, si introdurranno norme relative agli strumenti di autodifesa e all’armamento individuale e di reparto, all’addestramento, all’uso, al porto, alla tenuta e alla custodia dell’armamento e ai casi di revoca e sospensione.

Infine, si introducono specifici criteri di delega in merito: alla materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e pensionistica; a forme di collaborazione con le Forze di polizia, anche con il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale; all’accesso ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico.

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ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti.

  1. Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

  • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
  • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
  • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
  • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
  • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
  • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

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  • Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame preliminare)

In attuazione della delega, il decreto introduce misure volte a potenziare il regime dell’adempimento collaborativo attraverso:

  • l’accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto;
  • l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
  • la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
  • la gestione, nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime;
  • nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo;
  • procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
  • l’emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
  • la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l’esclusione del contribuente dal regime dell’adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;
  • il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.

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RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Il testo interviene con alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un’opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma. Nella elaborazione dei correttivi si è tenuto conto dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall’avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa.

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DISPOSIZIONI SUL COMPARTO “AFAM”

Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

Il testo prevede, tra l’altro: l’abilitazione artistica nazionale quale requisito per l’accesso alle procedure di reclutamento del personale docente; il decentramento delle procedure di reclutamento al fine di valorizzare l’autonomia delle singole istituzioni; procedure per il reclutamento dei ricercatori; il superamento del precariato del personale; disposizioni per le cattedre a tempo definito. Con riferimento all’attività di ricerca nel sistema AFAM, sono disciplinati anche i contratti di ricerca, che sono diversi da quelli a tempo determinato in quanto conclusi per l’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, finanziati totalmente con fondi esterni e non aventi impatto sull’organico delle istituzioni.

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DISPOSIZIONI APPROVATE IN ESAME DEFINITIVO

Il Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti, ha approvato in esame definitivo i seguenti provvedimenti.

  1. Abrogazione di atti prerepubblicani diversi dai regi decreti (disegno di legge)
  2. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (decreto legislativo)
  3. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (decreto legislativo)
  4. Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119 (decreto legislativo)
  5. Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel Codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli Istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022 (decreto legislativo)
  6. Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (decreto legislativo)
  7. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (decreto legislativo)
  8. Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)

I testi tengono conto dei pareri eventualmente espressi dalle competenti Commissioni parlamentari o dalle Conferenze Stato-regioni o unificata.

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DELIBERAZIONI MOTIVATE

Il Consiglio dei ministri ha autorizzato, con deliberazione motivata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara ad adottare i seguenti schemi di decreti ministeriali:

  • “Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99”;
  • “Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del fondo per l’istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022”.

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FABBISOGNI STANDARD

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario relativamente alle funzioni fondamentali di Territorio, Ambiente, Istruzione, Trasporti, Polizia provinciale, Funzioni generali, Stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti e Controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane e Province montane delle Regioni a statuto ordinario, per il 2022, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

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NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

  • su proposta del Presidente Giorgia Meloni, la nomina dei dottori Stefano Messina e Sandro Gambuzza a componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria “imprese”, in sostituzione rispettivamente del dott. Paolo Uggé, dimissionario, (Conftrasporto) e del dott. Massimiliano Giansanti (Confagricoltura);
  • su proposta del Presidente Giorgia Meloni, visti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari, la nomina del Generale di Divisione Aerea Luca Valeriani a Presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e del dott. Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Maurizio Antonio Agrusti e della prof.ssa avv. Anna Masutti a componenti del Collegio della stessa Agenzia;
  • su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, la nomina a dirigente generale penitenziario della dott.ssa Rosella Santoro, dirigente dei ruoli dirigenziali dell’amministrazione penitenziaria.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato diciannove leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:

  1. la legge della Regione Molise n. 4 del 19/09/2023, recante “Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019) e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021)”;
  2. la legge della Regione Piemonte n. 19 del 19/09/2023, recante “Norme in materia di cure sanitarie domiciliari fuori regione”;
  3. la legge della Regione Veneto n. 26 del 19/09/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” in materia di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita”;
  4. la legge della Regione Calabria n. 43 del 29/09/2023, recante “Modifiche e integrazioni della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”; 
  5. la legge della Regione Siciliana n. 10 del 19/09/2023, recante “Ratifica, ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, dell’Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”;
  6. la legge della Regione Emilia-Romagna n. 12 del 03/10/2023, recante “Sviluppo dell’economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi. Abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e modifica della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14. 13 02/12/2023;
  7. la legge della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 03/10/2023, recante “Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali”;
  8. la legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 03/10/2023, recante “Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico”;
  9. la legge della Regione Piemonte n. 21 del 29/09/2023, recante “Autorizzazione al finanziamento di spese di progettazione di edilizia sanitaria. Anno 2023;
  10. la legge della Regione Marche n. 14 del 25/09/2023, recante “Istituzione del mese e della giornata regionale dell’anziano”;
  11. la legge della Regione Sardegna n. 7 del 05/10/2023, recante “Disciplina del Collegio dei revisori dei conti”;
  12. la legge della Regione Sardegna n. 8 del 05/10/2023, recante “Assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2023 e del bilancio pluriennale 2023/2025 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio”:
  13. la legge della Regione Siciliana n. 11 del 28/09/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014 n. 29. Disposizioni varie”;
  14. la legge della Regione Piemonte n. 23 del 06/10/2023, recante “Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico”;
  15. la legge della Regione Piemonte n. 25 del 06/10/2023, recante “Intervento urgente a tutela del trasporto pubblico”;
  16. la legge della Regione Lazio n. 13 del 10/10/2023, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”;
  17. la legge della Regione Umbria n. 11 del 04/10/2023, recante “Misure per la valorizzazione e promozione della birra artigianale ed agricola”;
  18. la legge della Regione Umbria n. 12 del 04/10/2023, recante “Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti DE.CO.”;
  19. la legge della Regione Lombardia n. 3 del 10/10/2023, recante “Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati”.