MFA Avvocati, con un team composto dal fondatore Massimo Frontoni e dal partner Gianluca Luzi, ha vinto davanti al Consiglio di Stato, che ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione disposta in favore del Consorzio Stabile Acqua e Ambiente dalla Stazione Unica Appaltante Provinciale di Frosinone per conto e nell’interesse del Comune di Cassino, inerente l’appalto dei lavori di realizzazione del “Percorso ciclo-pedonale di collegamento del centro urbano – Parco del Gari – Terme Varroniane di Cassino. Rifunzionalizzazione Villa Comunale e strutture edilizie esistenti”, la cui procedura di gara si è svolta con modalità telematiche secondo il criterio del minor prezzo.
In particolare, l’appellante, che è risultata seconda classificata, sosteneva di avere commesso un errore materiale nella compilazione del file riepilogativo autogenerato dal sistema, nel quale gli importi offerti erano esposti solo in cifre, indicando un ribasso inferiore a quello risultante in cifre ed in lettere nel modello predisposto dalla Stazione Unica Appaltante.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, confermando la decisione del TAR Lazio, ha escluso l’errore materiale, avendo ricordato il principio di autoresponsabilità che governa le procedure di evidenza pubblica che si svolgono mediante la presentazione telematica dell’offerta, in base al quale ciascuno dei concorrenti “sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione” (Cons.Stato, Ad. pl., 25 febbraio 2014, n. 9).
Infatti, all’impresa che partecipa a pubblici appalti è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media: una diligenza che non riguarda solo l’esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo, quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara (Cons. Stato, n. 448 del 2022).
Se ne desume che nelle gare telematiche, il concorrente è a conoscenza delle modalità e della tempistica della procedura, e pertanto, eventuali errori devono essere dallo stesso sopportati.
Il Consiglio di Stato ha, altresì, escluso l’applicabilità del principio della prevalenza attribuita al ribasso espresso in lettere, in quanto logicamente, riferita al solo contrasto eventualmente emergente tra l’indicazione in cifre e quella in lettera dell’offerta e non laddove sia stato indicato un altro ribasso nel file riepilogativo generato dal sistema.
Massimo Frontoni (a sinistra) e Gianluca Luzi (a destra)