Con la sentenza n. 75, depositata oggi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 54, primo comma, del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia penitenziaria, promosso per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.
Le questioni sono sollevate dal TAR Piemonte con riferimento agli articoli 3, 97 e 117, primo comma, Cost., sulla base della considerazione che, mentre il predetto articolo 54 ha sempre stabilito la decorrenza nella qualifica superiore dal fatto che ha dato luogo alla ricompensa, una modifica normativa successiva, che ha riguardato la decorrenza giuridica nella qualifica superiore solo per quanti hanno avuto accesso alla stessa per concorso o mediante altre procedure selettive interne, ha comportato la possibilità di un irragionevole scavalcamento di quelli promossi per merito straordinario.
Infatti, l’articolo 16 dello stesso d.lgs. n. 443 del 1992, come modificato dall’articolo 3 del d.lgs. n. 76 del 2001, àncora la decorrenza giuridica nella qualifica superiore alla data in cui si è verificata la vacanza e non già, come avveniva in passato, a quella di conclusione con esito positivo del prescritto corso di formazione.
La Corte – seguendo un ragionamento simile a quello già sotteso alla precedente sentenza n. 224 del 2020, che ha riguardato analoghe questioni relative alla Polizia di Stato – ha evidenziato che «la diversità dei percorsi, ordinario e straordinario, di accesso alla qualifica superiore si ricompone alla fine, ossia al completamento delle due fattispecie con la nomina a vice sovrintendente, una volta intervenuta la quale si ha che tutti i vice sovrintendenti posseggono la medesima qualifica senza che la diversità di accesso alla medesima consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri».
Nell’indicata prospettiva, è stata ritenuto violato, in primo luogo, il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 Cost., a fronte dello “scavalcamento” determinato dalla retroattività giuridica nella qualifica riconosciuta solo ai vice sovrintendenti che hanno avuto accesso alla qualifica superiore attraverso il sistema ordinario di progressione nella carriera.
La Corte Costituzionale ha inoltre evidenziato che il meccanismo comporta anche la «violazione del principio di imparzialità, che deve connotare l’azione dell’amministrazione pubblica» (e, dunque, dell’articolo 97 Cost.).
Quindi è stata riconosciuta la retroattività giuridica nell’acquisizione della qualifica anche in favore dei vice sovrintendenti promossi per merito straordinario.