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PALAZZO CHIGI: DISPOSIZIONI SU SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO

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Il Consiglio dei ministri ha approvato tre disegni di legge che introducono nuove norme in materia di sicurezza pubblica, tutela delle forze di polizia e delle vittime dellโ€™usura e dei reati di tipo mafioso, valorizzazione della specificitร  del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di funzionalitร  dellโ€™amministrazione civile dellโ€™interno, riordino delle funzioni e dellโ€™ordinamento della polizia locale.

Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti, con lโ€™indicazione dei proponenti.

  1. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela delle Forze di Polizia nonchรฉ di vittime dellโ€™usura e dei reati di tipo mafioso (disegno di legge โ€“ Ministro dellโ€™interno, Ministro della giustizia, Ministro della difesa)

Il disegno di legge interviene in materia di:

  • prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalitร  organizzata, beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia;
  • sicurezza urbana;
  • tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • tutela delle vittime di usura;
  • ordinamento penitenziario.
  • Prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalitร  organizzata, beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia

Si introduce il reato di โ€œdetenzione di materiale con finalitร  di terrorismoโ€ che punisce, con la reclusione da due a sei anni, chiunque si procura o detiene materiale finalizzato a preparare atti di terrorismo e si prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale contente istruzioni per la preparazione e lโ€™utilizzo di materie esplodenti, al fine di attentare allโ€™incolumitร  pubblica.

Si prevede un ampliamento dei casi in cui gli esercenti il servizio di autonoleggio devono comunicare alla Questura i dati identificativi del cliente e si introduce la sanzione dellโ€™arresto fino a tre mesi o dellโ€™ammenda fino a 206 euro per chi omette tale comunicazione.

In considerazione della progressiva diffusione del cosiddetto โ€œcontratto di reteโ€, si inseriscono tra i soggetti sottoposti a verifica del possesso della documentazione antimafia le imprese aderenti al contratto stesso. Inoltre, nellโ€™ambito del procedimento di rilascio dellโ€™informazione antimafia, si prevede che il Prefetto possa escludere, dโ€™ufficio o su istanza di parte, lโ€™operativitร  dei divieti conseguenti allโ€™applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale, ove accerti che verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento allโ€™interessato e alla sua famiglia.

In materia misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, si chiarisce che lโ€™utilizzazione dei documenti di copertura puรฒ essere consentita anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscano della detenzione domiciliare. Inoltre, si consente che il Servizio centrale di protezione utilizzi i documenti di copertura per funzionari e addetti e crei identitร  fiscali โ€œdi coperturaโ€, anche di tipo societario.

Si modificano alcune norme relative alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, semplificando la gestione delle aziende e stabilendo che lโ€™amministratore giudiziario illustri al giudice le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili sequestrati, evidenziando gli eventuali abusi e i possibili impieghi urbanistici. In caso di accertamento di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca viene ordinata la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento. In tal caso, il bene non viene acquisito al patrimonio dellโ€™Erario e lโ€™area di sedime viene acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente.

Infine, si estende da 3 a 10 anni il termine entro il quale poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne definitive per specifici reati.

  • Sicurezza urbana

Si introduce il reato di โ€œoccupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altruiโ€, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce, con la reclusione da due a sette anni, chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o impedisce il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. La stessa pena viene applicata anche a chi si appropria dellโ€™immobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri lโ€™immobile occupato. Si prevede, inoltre, una procedura volta a consentire a chi ne ha titolo il rapido rientro in possesso dellโ€™immobile occupato, con provvedimento del giudice nei casi ordinari e, quando lโ€™immobile sia lโ€™unica abitazione del denunciante, con intervento immediato della polizia giudiziaria, successivamente convalidato dallโ€™autoritร  giudiziaria.

Si sanzionano piรน gravemente i reati che riguardano la โ€œtruffa aggravataโ€, per colui che ha profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. In tali circostanze si prevede anche lโ€™arresto obbligatorio in flagranza.

Si estende la possibilitร  di disporre il cosiddetto โ€œDASPO urbanoโ€, previsto per le manifestazioni sportive, anche per vietare lโ€™accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico ai soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio. Inoltre, si estende alle ferrovie la fattispecie di illecito amministrativo che punisce chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria e si prevede la trasformazione dellโ€™illecito amministrativo in reato quando il fatto รจ commesso da piรน persone riunite.

Al fine di assicurare la certezza dellโ€™esecuzione della pena nei casi di grave pericolo, si modificano le norme relative al rinvio della pena per donne incinte e madri di bambini fino a un anno di etร , in modo da rendere tale rinvio facoltativo anzichรฉ obbligatorio. In tal modo, si allinea la norma a quella che giร  prevedeva il rinvio facoltativo per le madri di bambini tra uno e tre anni di etร . Si prevede, comunque, che la madre con figlio tra uno e tre anni possa scontare la pena, in alternativa rispetto allโ€™istituto penitenziario โ€œordinarioโ€ (come รจ attualmente previsto), anche presso lโ€™istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Nellโ€™ipotesi di donne incinte e madri di prole fino a un anno, ove si escluda il differimento della pena per grave pericolo, si prevede sempre e comunque lโ€™esecuzione della pena presso gli istituti a custodia attenuata.

Inoltre, si innalza da 14 a 16 anni lโ€™etร  dei minori coinvolti per stabilire la punibilitร  delle condotte relative allโ€™avvalersi, permettere, organizzare o favorire lโ€™accattonaggio, si inasprisce la pena prevista per tali condotte e si introduce la condotta di induzione.

  • Tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

Si aggrava la pena per le ipotesi in cui la violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano poste in essere nei confronti di un ufficiale o di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Inoltre, si estende il reato previsto per chi cagiona lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria in occasione di manifestazioni sportive, ricomprendendovi tutte le condotte di lesioni cagionate a tali soggetti nellโ€™atto o a causa dellโ€™adempimento delle funzioni o dellโ€™esercizio del servizio.

Al fine di potenziare la salvaguardia dei beni mobili e immobili adibiti allโ€™esercizio di funzioni pubbliche, si introduce una fattispecie aggravata per colui che imbratta o deturpa tali beni qualora il fatto sia commesso con la finalitร  di ledere lโ€™onore, il prestigio o il decoro dellโ€™istituzione cui il bene appartiene, con inasprimento della reclusione in caso di recidiva.

Si inaspriscono le sanzioni nei casi dโ€™inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale (es. inosservanza dellโ€™obbligo di fermarsi intimato, rifiuto di esibire documenti di guida o di far ispezionare il veicolo).

Si aggrava la pena prevista per il delitto dโ€™istigazione a disobbedire alle leggi, se รจ commesso al fine di far realizzare una rivolta allโ€™interno di un istituto penitenziario, a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute. Inoltre, si introduce il delitto di rivolta in istituto penitenziario, che punisce chiunque promuove, organizza e dirige una rivolta allโ€™interno di un istituto penitenziario e chi vi partecipa, prevendo specifiche aggravanti.

Si prevede anche un reato che punisce, con la pena della reclusione da uno a sei anni, lo straniero che, durante il trattenimento presso i centri per i rimpatri o la permanenza nelle strutture per richiedenti asilo o altre strutture di accoglienza o di contrasto allโ€™immigrazione illegale, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva allโ€™esecuzione degli ordini impartiti dalle autoritร , posti in essere da tre o piรน persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena รจ della reclusione da uno a quattro anni. Si prevede, inoltre, un aggravamento della pena se il fatto รจ commesso con lโ€™uso di armi o se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime. In questโ€™ultimo caso, lโ€™aggravante sussiste anche nellโ€™ipotesi in cui lโ€™uccisione o la lesione personale avvengano immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.

Si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza unโ€™arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio.

Si estende lโ€™esimente penale prevista dalle norme vigenti per il personale che, per le necessitร  delle operazioni militari, faccia uso o ordini di fare uso di armi, forza o altro mezzo di coazione fisica anche allโ€™uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati o strumenti informatici. Si estendono le condotte scriminabili per il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili agli attuali contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica e si attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, anche al personale delle Forze armate che concorra alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si interviene con ulteriori norme per il rafforzamento delle attivitร  di contrasto al terrorismo internazionale.

  • Tutela delle vittime di usura

Si prevede la possibilitร , per gli operatori economici vittime di usura ai quali venga erogato il mutuo nellโ€™ambito del cosiddetto โ€œFondo di solidarietร  per le vittime dellโ€™usuraโ€, di servirsi di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, in un Albo istituito presso il Ministero dellโ€™interno-Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, al fine di assicurare un efficace sostegno allโ€™impresa beneficiaria, garantirne il rilancio e il reinserimento nel circuito economico legale.

  • Ordinamento penitenziario

Si inseriscono, tra i reati โ€œostativiโ€, le fattispecie giร  esistenti di โ€œistigazione a disobbedire alle leggiโ€ e di โ€œrivolta in istituto penitenziarioโ€. In questi casi, per concedere benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza dovrร  valutare la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica previsto per il detenuto.

Per favorire lโ€™attivitร  lavorativa dei detenuti, si includono, tra le aziende che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge, anche quelle che organizzano attivitร  produttive o di servizi allโ€™esterno degli istituti penitenziari o che impiegano persone ammesse al lavoro esterno. Inoltre, si aggiungono i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro allโ€™esterno nellโ€™elenco dei soggetti che possono fruire dellโ€™apprendistato. Infine, il disegno di legge prevede una delega al Governo per apportare modifiche alle norme che disciplinano lโ€™organizzazione del lavoro dei detenuti.

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  • Misure in materia di valorizzazione della specificitร  del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di funzionalitร  dellโ€™Amministrazione civile dellโ€™interno (disegno di legge โ€“ Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dellโ€™interno, Ministro della difesa, Ministro dellโ€™economia e delle finanze, Ministro della giustizia)

Si innalza il tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione degli Agenti in prova, dei Vice Ispettori in prova e dei Commissari capo, che passa da due a quattro anni in caso di sede ordinaria e da uno a due anni nel caso di sede disagiata.

Si accorpano le posizioni di vertice del Comando unitร  mobili e del Comando unitร  specializzate dellโ€™Arma dei Carabinieri, in modo da riunirne le funzioni e recuperare una posizione relativa allโ€™incarico di โ€œManager Privacyโ€.

In merito al Corpo della Guardia di finanza, si stabiliscono nuovi meccanismi in relazione alle promozioni conferite in caso di vacanze nei gradi superiori.

In materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, si estende per un ulteriore triennio (2024-2026) la previsione in base alla quale i periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, validi ai fini dellโ€™avanzamento, sono da intendersi ridotti di 30 giorni. Inoltre si modificano le norme relative alla ferma degli ufficiali in servizio permanente destinati a incarichi particolarmente qualificati.

Attraverso apposito concorso per titoli da indire nellโ€™anno 2024, si consentirร  di completare il processo di transito nel ruolo marescialli, giร  avviato con analoghi concorsi, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e particolari abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie.

In materia di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di livello non generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dallโ€™amministrazione o su designazione della stessa, in parziale deroga al principio della onnicomprensivitร  della retribuzione dei dirigenti pubblici, viene riconosciuta agli stessi una quota dei compensi spettanti che quindi non affluisce al โ€œfondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuocoโ€.

Inoltre, si prevede una delega al Governo per lโ€™adozione di uno o piรน decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tra gli obiettivi della delega vi sono lโ€™ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo, anche con soppressione, ridefinizione ed istituzioni dei ruoli e delle qualifiche esistenti e conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.

Per far fronte alle attivitร  connesse al contrasto allโ€™immigrazione illegale, si prevede che la procedura flessibile di definizione delle dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e di personale del Corpo delle capitanerie diporto – Guardia costiera si applichi anche a decorrere dal gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2028. La norma indica, per ciascun anno, i numeri massimi che potranno essere oggetto del decreto interministeriale attuativo.

Si interviene poi in merito al trattamento economico e previdenziale e ai benefici a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

In particolare, in materia di area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di dare piena attuazione alle norme di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e per lโ€™istituzione delle aree negoziali per i dirigenti (decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206), si modifica il meccanismo di finanziamento delle aree negoziali stesse.

Inoltre, si trasforma il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in Fondazione, della quale si elencano le finalitร  istituzionali, tra le quali lโ€™assistenza agli orfani del personale; lโ€™assistenza scolastica a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato; la stipula di determinati contratti di assicurazione; la concessione di sovvenzioni al personale per grave malattia, per onerositร  delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessitร  e lโ€™assistenza sociale e sanitaria.

Il Consiglio dei ministri ha poi convenuto sullโ€™istituzione di un fondo di circa 100 milioni di euro, destinato allโ€™avvio della previdenza complementare dedicata, alla tutela legale e assicurativa e agli emolumenti accessori per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; tale fondo sarร  disciplinato da disposizioni che verranno inserite, attraverso appositi emendamenti, in un veicolo legislativo che ne consenta lโ€™operativitร  a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2024.

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  • Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dellโ€™ordinamento della Polizia locale (disegno di legge โ€“ Ministro dellโ€™interno)

Il testo delega il Governo alla riforma delle funzioni fondamentali della polizia locale e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietร , differenziazione e adeguatezza. Le nuove norme dovranno tenere ferma la distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle esercitate dalle Forze della polizia dello Stato, in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Si chiarisce, inoltre, che le Regioni esercitano la potestร  legislativa in materia di polizia amministrativa locale.

I decreti attuativi dovranno individuare e disciplinare le funzioni per le quali รจ attribuita la qualitร  di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, di agente di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza, definendo lโ€™ambito per lโ€™esercizio delle funzioni connesse. Inoltre, si introdurranno norme relative agli strumenti di autodifesa e allโ€™armamento individuale e di reparto, allโ€™addestramento, allโ€™uso, al porto, alla tenuta e alla custodia dellโ€™armamento e ai casi di revoca e sospensione.

Infine, si introducono specifici criteri di delega in merito: alla materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e pensionistica; a forme di collaborazione con le Forze di polizia, anche con il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale; allโ€™accesso ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico.

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ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellโ€™economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti.

  1. Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dellโ€™articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo โ€“ esame preliminare)

Il decreto dร  attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e lโ€™organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

  • il coordinamento tra gli istituti a finalitร  deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
  • lโ€™ampliamento e il potenziamento dellโ€™informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, lโ€™obbligo dellโ€™utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalitร  telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
  • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
  • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
  • lโ€™accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
  • le previsioni sullโ€™impugnabilitร  dellโ€™ordinanza che accoglie o respinge lโ€™istanza di sospensione dellโ€™esecuzione dellโ€™atto impugnato.

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  • Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dellโ€™articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo โ€“ esame preliminare)

In attuazione della delega, il decreto introduce misure volte a potenziare il regime dellโ€™adempimento collaborativo attraverso:

  • lโ€™accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso allโ€™applicazione dellโ€™istituto;
  • lโ€™apertura del regime anche a societร , di per sรฉ prive dei requisiti di ammissibilitร , ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilitร  e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le societร  del gruppo;
  • la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformitร  ai principi contabili;
  • la gestione, nellโ€™ambito del regime dellโ€™adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi dโ€™imposta antecedenti allโ€™ammissione al regime;
  • nuove e piรน penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dellโ€™adempimento collaborativo;
  • procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dellโ€™Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
  • lโ€™emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dellโ€™amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
  • la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda lโ€™esclusione del contribuente dal regime dellโ€™adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;
  • il potenziamento degli effetti premiali connessi allโ€™adesione al regime dellโ€™adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; esclusione della punibilitร  del delitto di dichiarazione infedele; riduzione dei termini di decadenza per lโ€™attivitร  di accertamento.

Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dellโ€™adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilitร  del reato di dichiarazione infedele.

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RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per lโ€™efficienza del processo penale nonchรฉ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (decreto legislativo โ€“ esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per lโ€™efficienza del processo penale nonchรฉ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Il testo interviene con alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso unโ€™opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonchรฉ di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma. Nella elaborazione dei correttivi si รจ tenuto conto dei contributi provenienti dal mondo accademico, dallโ€™avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa.

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DISPOSIZIONI SUL COMPARTO โ€œAFAMโ€

Regolamento recante le procedure e le modalitร  per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (decreto del Presidente della Repubblica โ€“ esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dellโ€™universitร  e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, recante le procedure e le modalitร  per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

Il testo prevede, tra lโ€™altro: lโ€™abilitazione artistica nazionale quale requisito per lโ€™accesso alle procedure di reclutamento del personale docente; il decentramento delle procedure di reclutamento al fine di valorizzare lโ€™autonomia delle singole istituzioni; procedure per il reclutamento dei ricercatori; il superamento del precariato del personale; disposizioni per le cattedre a tempo definito. Con riferimento allโ€™attivitร  di ricerca nel sistema AFAM, sono disciplinati anche i contratti di ricerca, che sono diversi da quelli a tempo determinato in quanto conclusi per lโ€™esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, finanziati totalmente con fondi esterni e non aventi impatto sullโ€™organico delle istituzioni.

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DISPOSIZIONI APPROVATE IN ESAME DEFINITIVO

Il Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti, ha approvato in esame definitivo i seguenti provvedimenti.

  1. Abrogazione di atti prerepubblicani diversi dai regi decreti (disegno di legge)
  2. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante lโ€™introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (decreto legislativo)
  3. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce lโ€™Agenzia dellโ€™Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (decreto legislativo)
  4. Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dellโ€™articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119 (decreto legislativo)
  5. Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel Codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli Istituti della rappresentanza militare, ai sensi dellโ€™articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022 (decreto legislativo)
  6. Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente lโ€™assicurazione della responsabilitร  civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dellโ€™obbligo di assicurare tale responsabilitร  (decreto legislativo)
  7. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dellโ€™11 dicembre 2018 relativo alla fabbricazione, allโ€™immissione sul mercato e allโ€™utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (decreto legislativo)
  8. Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)

I testi tengono conto dei pareri eventualmente espressi dalle competenti Commissioni parlamentari o dalle Conferenze Stato-regioni o unificata.

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DELIBERAZIONI MOTIVATE

Il Consiglio dei ministri ha autorizzato, con deliberazione motivata ai sensi dellโ€™articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dellโ€™istruzione e del merito Giuseppe Valditara ad adottare i seguenti schemi di decreti ministeriali:

  • โ€œDisposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalitร  di ripartizione delle risorse del Fondo per lโ€™istruzione tecnologica superiore di cui allโ€™articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99โ€;
  • โ€œDisposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del fondo per lโ€™istruzione tecnologica superiore di cui allโ€™articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022โ€.

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FABBISOGNI STANDARD

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellโ€™economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante lโ€™adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le Province e le Cittร  metropolitane delle Regioni a statuto ordinario relativamente alle funzioni fondamentali di Territorio, Ambiente, Istruzione, Trasporti, Polizia provinciale, Funzioni generali, Stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti e Controllo dei fenomeni discriminatori, nonchรฉ relativamente alle funzioni fondamentali per le sole Cittร  metropolitane e Province montane delle Regioni a statuto ordinario, per il 2022, ai sensi dellโ€™articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

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NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

  • su proposta del Presidente Giorgia Meloni, la nomina dei dottori Stefano Messina e Sandro Gambuzza a componenti del Consiglio nazionale dellโ€™economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria โ€œimpreseโ€, in sostituzione rispettivamente del dott. Paolo Uggรฉ, dimissionario, (Conftrasporto) e del dott. Massimiliano Giansanti (Confagricoltura);
  • su proposta del Presidente Giorgia Meloni, visti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari, la nomina del Generale di Divisione Aerea Luca Valeriani a Presidente dellโ€™Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e del dott. Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Maurizio Antonio Agrusti e della prof.ssa avv. Anna Masutti a componenti del Collegio della stessa Agenzia;
  • su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, la nomina a dirigente generale penitenziario della dott.ssa Rosella Santoro, dirigente dei ruoli dirigenziali dellโ€™amministrazione penitenziaria.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato diciannove leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:

  1. la legge della Regione Molise n. 4 del 19/09/2023, recante โ€œModifica dellโ€™articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per lโ€™esercizio finanziario 2019) e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per lโ€™esercizio finanziario 2021)โ€;
  2. la legge della Regione Piemonte n. 19 del 19/09/2023, recante โ€œNorme in materia di cure sanitarie domiciliari fuori regioneโ€;
  3. la legge della Regione Veneto n. 26 del 19/09/2023, recante โ€œModifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 โ€œPolitiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Venetoโ€ in materia di parcheggi per le attivitร  di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differitaโ€;
  4. la legge della Regione Calabria n. 43 del 29/09/2023, recante โ€œModifiche e integrazioni della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per lโ€™assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)โ€; 
  5. la legge della Regione Siciliana n. 10 del 19/09/2023, recante โ€œRatifica, ai sensi dellโ€™articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, dellโ€™Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lโ€™istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonomeโ€;
  6. la legge della Regione Emilia-Romagna n. 12 del 03/10/2023, recante โ€œSviluppo dellโ€™economia urbana e qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi. Abrogazione della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e modifica della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14. 13 02/12/2023;
  7. la legge della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 03/10/2023, recante โ€œMisure urgenti a sostegno delle comunitร  e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenzialiโ€;
  8. la legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 03/10/2023, recante โ€œDisposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologicoโ€;
  9. la legge della Regione Piemonte n. 21 del 29/09/2023, recante โ€œAutorizzazione al finanziamento di spese di progettazione di edilizia sanitaria. Anno 2023;
  10. la legge della Regione Marche n. 14 del 25/09/2023, recante โ€œIstituzione del mese e della giornata regionale dellโ€™anzianoโ€;
  11. la legge della Regione Sardegna n. 7 del 05/10/2023, recante โ€œDisciplina del Collegio dei revisori dei contiโ€;
  12. la legge della Regione Sardegna n. 8 del 05/10/2023, recante โ€œAssestamento del bilancio per lโ€™esercizio finanziario 2023 e del bilancio pluriennale 2023/2025 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancioโ€:
  13. la legge della Regione Siciliana n. 11 del 28/09/2023, recante โ€œModifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014 n. 29. Disposizioni varieโ€;
  14. la legge della Regione Piemonte n. 23 del 06/10/2023, recante โ€œDisposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologicoโ€;
  15. la legge della Regione Piemonte n. 25 del 06/10/2023, recante โ€œIntervento urgente a tutela del trasporto pubblicoโ€;
  16. la legge della Regione Lazio n. 13 del 10/10/2023, recante โ€œRiconoscimento della legittimitร  dei debiti fuori bilancio ai sensi dellโ€™articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varieโ€;
  17. la legge della Regione Umbria n. 11 del 04/10/2023, recante โ€œMisure per la valorizzazione e promozione della birra artigianale ed agricolaโ€;
  18. la legge della Regione Umbria n. 12 del 04/10/2023, recante โ€œIstituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti DE.CO.โ€;
  19. la legge della Regione Lombardia n. 3 del 10/10/2023, recante โ€œConferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminatiโ€.