Rifiuti, il TAR boccia il ricorso di Ecosystem: i Comuni possono ricorrere fuori ATO se Roma non è autosufficiente
Confermata la legittimità dell’affidamento a RIDA Ambiente per Castelnuovo di Porto. La carenza impiantistica dell’ambito romano consente il ricorso a strutture situate in altri territori.
Il TAR del Lazio respinge il ricorso di Ecosystem e conferma la legittimità dell’affidamento a RIDA Ambiente del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati del Comune di Castelnuovo di Porto. Con la sentenza n. 17388/2026, pubblicata il 3 novembre, la Sezione Seconda Bis ha giudicato infondate le contestazioni della società di Pomezia, condannandola al pagamento delle spese processuali: 3.000 euro al Comune e altrettanti a RIDA Ambiente, oltre agli accessori di legge.
Al centro della controversia c’è la determinazione comunale del 29 aprile 2026, con cui il servizio è stato affidato a RIDA per il periodo dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2027. Ecosystem, che aveva gestito il servizio dal gennaio 2022 fino all’aprile scorso, chiedeva l’annullamento dell’affidamento e il subentro nel contratto oppure, in subordine, l’annullamento della procedura.
La principale contestazione riguardava la collocazione degli impianti. Secondo Ecosystem, il Comune avrebbe dovuto privilegiare il proprio stabilimento di Pomezia, situato nell’ambito territoriale romano, rispetto a quello di RIDA ad Aprilia, in provincia di Latina. Una tesi fondata sui principi di prossimità e autosufficienza nella gestione dei rifiuti, che il TAR non ha condiviso.
La sentenza affronta in particolare un aspetto rilevante per la gestione dei rifiuti nell’area romana: la carenza di capacità impiantistica dell’ATO di Roma, documentata dalla pianificazione regionale. Una condizione che consente ai Comuni di ricorrere a impianti situati in altri ambiti territoriali quando il proprio non è in grado di garantire l’autosufficienza. Il principio di prossimità, quindi, non può essere interpretato come un obbligo inderogabile di conferimento all’interno dei confini dell’ATO.
Per i giudici, questi principi devono essere bilanciati con gli obiettivi del Codice dei contratti pubblici, a partire dal miglior rapporto tra qualità e prezzo e dalla tutela della concorrenza. Una lettura rigidamente territoriale rischierebbe infatti di produrre frazionamenti artificiali del mercato e consolidare vere e proprie rendite di posizione.
Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto ragionevole la scelta dell’impianto RIDA anche considerando che i due stabilimenti distano poco più di dieci chilometri. Sul piano economico, pur tenendo conto dei maggiori costi di trasporto e del contributo per il conferimento fuori ambito, l’offerta di RIDA è risultata comunque più conveniente di quella di Ecosystem.
Respinte anche le contestazioni sulle tariffe. Ecosystem aveva sollevato dubbi sul diverso anno di approvazione dei corrispettivi applicati dalle due società e sui possibili conguagli. Il TAR ha chiarito che ciascun operatore applica la tariffa riconosciuta dall’autorità regionale e che quella di RIDA, approvata nel 2023, è stata aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. Le ipotesi di futuri scostamenti sono state considerate meramente ipotetiche.
La decisione arriva dopo la distinta pronuncia del 12 ottobre sulle autorizzazioni dell’impianto Ecosystem di Pomezia, nella quale era stato accolto il ricorso di RIDA Ambiente. Si tratta di due contenziosi distinti, con oggetti differenti.
Con la nuova sentenza, il TAR conferma dunque l’affidamento a RIDA Ambiente e ribadisce un principio importante per il territorio romano: quando l’ATO di appartenenza non è autosufficiente sotto il profilo impiantistico, i Comuni possono rivolgersi a strutture situate fuori ambito, senza che il principio di prossimità costituisca un ostacolo assoluto.
