Riconoscimento facciale, rinviato il voto in commissione Affari Ue alla Camera

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Lo slittamento si è verificato a causa delle proteste dell’opposizione. Garante Privacy: “Si al decreto ma con maggiori tutele”. Fonti Chigi: “Italia rispetta le norme Ue”

ROMA – Il voto della commissione Affari europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Dopo il via libera della commissione Politiche Ue del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all’esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. In quelle sedi, a quanto si apprende, al momento l’iter prosegue senza rinvii.

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Lo slittamento del voto alla Camera, si è verificato a causa delle proteste dei deputati di opposizione che hanno lasciato l’Aula. Per M5S, Pd e Avs infatti, il provvedimento metterebbe a rischio la libertà individuale, dando via libera ad una profilazione di massa. Le opposizioni, hanno definito inoltre, quello della maggioranza, un vero e proprio “blitz” mirato a ‘forzare’ i tempi di esame prima dello svolgimento delle audizioni informali già programmate. Di contro, maggioranza ed esecutivo, difendono la misura.

FONTI CHIGI: SU RICONOSCIMENTO FACCIALE ITALIA RISPETTA NORME UE

Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili l’Italia continuerà a rispettare la normativa europea, a partire dall’AI Act, come fatto finora, in coerenza con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all’Autorita giudiziaria. Lo si apprende da fonti Chigi. L’Italia, sottolineano le stesse fonti, si pone all’avanguardia nella governance dell’intelligenza artificiale. Siamo stati i primi in Europa ad adottare una normativa di sistema e a darne rapida attuazione. Il Governo continuerà a lavorare in questa direzione, nel rispetto della visione che porta avanti fin dall’inizio, per uno sviluppo e un’applicazione dell’IA centrata sull’uomo e governata dall’uomo.

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LE NORME CHIAVE DELLO SCHEMA DI DECRETO

Il testo dello schema di decreto stabilisce un perimetro per l’uso delle tecnologie biometriche nella pubblica sicurezza:

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Riconoscimento in tempo reale: Vietato in via generale negli spazi pubblici, tranne che per eccezioni tassative quali la prevenzione di minacce terroristiche o la ricerca di persone scomparse.

Riconoscimento ex-post: Ammesso solo a seguito della commissione di un reato e subordinato a un decreto motivato dell’autorità giudiziaria.

Conservazione dei dati: Le informazioni biometriche rilevate da impianti di videosorveglianza in aree sensibili possono essere mantenute per un massimo di 7 giorni (con cancellazione automatica in assenza di reati); i registri informatici delle operazioni (log) vanno invece conservati per 5 anni .

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GARANTE PRIVACY: SI AL DECRETO MA CON MAGGIORI GARANZIE

“Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo che disciplina l’attuazione in Italia dell’AI Act europeo. Il decreto definisce il sistema nazionale di governance e vigilanza sull’intelligenza artificiale e designa il Garante quale Autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio impiegati nei settori più sensibili per i diritti fondamentali, quali giustizia, attività di contrasto, immigrazione, gestione delle frontiere e processi democratici”, si legge nella nota del Garante Privacy.

“Nel dare il via libera, l’Autorità ha tuttavia indicato ulteriori condizioni e osservazioni per rafforzare la tutela dei diritti delle persone. Tra le principali richieste, il Garante propone che gli sia riconosciuto il potere di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche al pari delle altre Autorità competenti per l’IA; che siano chiarite le regole per l’applicazione delle sanzioni di sua competenza, secondo quanto previsto dal Codice privacy; e che sia coinvolto nelle attività dello Spazio di sperimentazione italiano per l’intelligenza artificiale”.

In particolare, per il Garante occorre rafforzare le tutele sui dati biometrici: “Il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici non è, secondo il Garante, coerente con l’AI Act, che consente il riconoscimento facciale ex post solo per ricerche mirate. L’elaborazione dei dati biometrici dovrebbe quindi avvenire esclusivamente sulle registrazioni già acquisite e in presenza di una specifica esigenza operativa, evitando raccolte massive e preventive. Infine, il Garante chiede che anche le disposizioni relative all’identificazione biometrica disciplinate dal nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale prevedano l’espresso divieto di utilizzare banche dati ottenute mediante tecniche di scraping indiscriminato o in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali”.

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»